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L'AUTONOMIA SCOLASTICA, LA PARITA' SCOLASTICA, IL POF

 

Altri tre istituti qualificano l'attuale riforma della scuola italiana. Il primo è l'autonomia scolastica, entrata in vigore il l° settembre 2000, dopo due anni di sperimentazione. Con essa viene formalmente riconosciuto alle singole unità scolastiche il diritto/dovere di decidere i percorsi formativi complessivamente offerti ai destinatari delle diverse realtà territoriali, completandoli con progettualità proprie. All'interno del Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione ci sarà la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che svolgerà i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici, in modo da conservare l'unitarietà del sistema scolastico complessivo. A questa Direzione spetterà indicare: gli obiettivi generali del processo formativo; gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; l'orario obbligatorio complessivo dei curricoli.
Spetterà invece alle singole istituzioni scolastiche locali attuare tali indicazioni tenendo conto delle realtà locali e delle esigenze degli alunni, con senso di flessibilità e di innovazione. Ciò comporterà una novità importante: il preside da capo d'istituto dovrà divenire un manager, un dirigente; e tutto il corpo docente dovrà divenire dinamico e capace di percorsi innovativi. Spetterà poi al dirigente dell'istituto amministrare uno stanziamento, che dovrà servire all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico e allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue straniere, in particolare l'introduzione della seconda lingua nella scuola media. Altri stanziamenti sono previsti allo scopo di promuovere attività integrative e complementari degli studenti, di valorizzare la loro creatività, di coprire oneri derivanti dalla realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti e di assicurare interventi di sostegno nelle scuole che accolgono alunni portatori di handicap.


Il secondo aspetto qualificante della riforma scolastica in atto è la parità scolastica, stabilita dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000, in forza della quale il sistema nazionale d'istruzione è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private e dalle scuole degli Enti locali. Alle scuole paritarie è assicurata la piena libertà riguardo all'orientamento culturale e all'indirizzo pedagogico-didattico. L'insegnamento è ispirato ai principi di libertà stabilito dalla Costituzione. La parità scolastica è riconosciuta a quelle istituzioni che rispondono ai seguenti requisiti: a) la presenza di un progetto formativo in armonia con i principi costituzionali; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle leggi vigenti; c) l'istituzione di organi collegiali democratici; d) la garanzia dell'accesso a chiunque ne faccia richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido all'iscrizione; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; J) la garanzia di corsi scolastici completi; g) la presenza di personale docente in possesso di titolo di abilitazione; h) l'accettazione di contratti individuali di lavoro (dirigenti e insegnanti) e il rispetto dei contratti collettivi nazionali del settore.
L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema d'Istruzione è l'organismo autonomo pubblico che valuta le scuole pubbliche e private sulla base di parametri quali: l'efficacia didattica, i risultati organizzativi e l'uso delle risorse economiche.

 

Il terzo aspetto qualificante della riforma della scuola italiana è il Piano Offerta Formativa (POF). Esso è obbligatorio e costituisce lo strumento contrattuale che sostituisce i programmi ministeriali e permette di rendere note tutte le attività che la scuola è tenuta a svolgere durante l'anno. Esso deve essere elaborato in base alle richieste esplicite provenienti dal territorio e quindi dagli utenti diretti (genitori e studenti) e dagli Enti locali, e anche in base ai bisogni inespressi di utenti poco partecipi alla vita scolastica. La gestione del POF spetta al dirigente, A quale con i suoi collaboratori (collegio dei docenti e docenti da lui designati con compiti di tipo gestionale) stabilirà il calendario scolastico (che prevede 200 giorni di lezione o una quota oraria equivalente), l'orario delle lezioni e i criteri di formazione delle classi. L'orario delle lezioni non comporta più il vincolo settimanale: perciò è possibile stabilire un orario in termini di monte ore annuale, un'unità di tempo di lezione non coincidente con l'ora, ed è anche possibile svolgere attività di arricchimento formativo, se la scuola ha risorse aggiuntive e l'orario di base non è sovraccarico. Quanto ai criteri di formazione delle classi, è prevista una maggiore flessibilità: sarà possibile assegnare gli alunni in base al criterio del bisogno formativo. In particolare, il POF dovrà programmare tutte quelle attività previste all'interno della scuola per migliorare l'apprendimento e il recupero degli alunni (attività di accoglienza, di orientamento, corsi di recupero, laboratori).
 

 

 

 

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