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L'AUTONOMIA
SCOLASTICA, LA PARITA' SCOLASTICA, IL POF
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Altri
tre istituti qualificano l'attuale riforma della scuola
italiana. Il primo è l'autonomia scolastica, entrata
in vigore il l° settembre 2000, dopo due anni di sperimentazione.
Con essa viene formalmente riconosciuto alle singole unità
scolastiche il diritto/dovere di decidere i percorsi formativi
complessivamente offerti ai destinatari delle diverse
realtà territoriali, completandoli con progettualità
proprie. All'interno del Dipartimento per lo sviluppo
dell'istruzione ci sarà la Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici, che svolgerà i compiti
relativi agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi
scolastici, in modo da conservare l'unitarietà
del sistema scolastico complessivo. A questa Direzione
spetterà indicare: gli obiettivi generali del processo
formativo; gli obiettivi specifici di apprendimento relativi
alle competenze degli alunni; le discipline e le attività
costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo
monte ore annuale; l'orario obbligatorio complessivo dei
curricoli.
Spetterà invece alle singole istituzioni scolastiche
locali attuare tali indicazioni tenendo conto delle realtà
locali e delle esigenze degli alunni, con senso di flessibilità
e di innovazione. Ciò comporterà una novità
importante: il preside da capo d'istituto dovrà
divenire un manager, un dirigente; e tutto il corpo docente
dovrà divenire dinamico e capace di percorsi innovativi.
Spetterà poi al dirigente dell'istituto amministrare
uno stanziamento, che dovrà servire all'arricchimento
e all'ampliamento dell'offerta formativa, all'innalzamento
del livello di scolarità e del tasso di successo
scolastico e allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue
straniere, in particolare l'introduzione della seconda
lingua nella scuola media. Altri stanziamenti sono previsti
allo scopo di promuovere attività integrative e
complementari degli studenti, di valorizzare la loro creatività,
di coprire oneri derivanti dalla realizzazione di iniziative
attuate all'esterno degli istituti e di assicurare interventi
di sostegno nelle scuole che accolgono alunni portatori
di handicap.
Il secondo aspetto qualificante della riforma scolastica
in atto è la parità scolastica, stabilita
dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000, in forza della quale
il sistema nazionale d'istruzione è costituito
dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private e
dalle scuole degli Enti locali. Alle scuole paritarie
è assicurata la piena libertà riguardo all'orientamento
culturale e all'indirizzo pedagogico-didattico. L'insegnamento
è ispirato ai principi di libertà stabilito
dalla Costituzione. La parità scolastica è
riconosciuta a quelle istituzioni che rispondono ai seguenti
requisiti: a) la presenza di un progetto formativo in
armonia con i principi costituzionali; b) la disponibilità
di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle
leggi vigenti; c) l'istituzione di organi collegiali democratici;
d) la garanzia dell'accesso a chiunque ne faccia richiesta,
purché in possesso di un titolo di studio valido
all'iscrizione; e) l'applicazione delle norme vigenti
in materia di inserimento di studenti con handicap o in
condizioni di svantaggio; J) la garanzia di corsi scolastici
completi; g) la presenza di personale docente in possesso
di titolo di abilitazione; h) l'accettazione di contratti
individuali di lavoro (dirigenti e insegnanti) e il rispetto
dei contratti collettivi nazionali del settore.
L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema d'Istruzione
è l'organismo autonomo pubblico che valuta le scuole
pubbliche e private sulla base di parametri quali: l'efficacia
didattica, i risultati organizzativi e l'uso delle risorse
economiche.
Il terzo aspetto qualificante
della riforma della scuola italiana è il Piano
Offerta Formativa (POF). Esso è obbligatorio e
costituisce lo strumento contrattuale che sostituisce
i programmi ministeriali e permette di rendere note tutte
le attività che la scuola è tenuta a svolgere
durante l'anno. Esso deve essere elaborato in base alle
richieste esplicite provenienti dal territorio e quindi
dagli utenti diretti (genitori e studenti) e dagli Enti
locali, e anche in base ai bisogni inespressi di utenti
poco partecipi alla vita scolastica. La gestione del POF
spetta al dirigente, A quale con i suoi collaboratori
(collegio dei docenti e docenti da lui designati con compiti
di tipo gestionale) stabilirà il calendario scolastico
(che prevede 200 giorni di lezione o una quota oraria
equivalente), l'orario delle lezioni e i criteri di formazione
delle classi. L'orario delle lezioni non comporta più
il vincolo settimanale: perciò è possibile
stabilire un orario in termini di monte ore annuale, un'unità
di tempo di lezione non coincidente con l'ora, ed è
anche possibile svolgere attività di arricchimento
formativo, se la scuola ha risorse aggiuntive e l'orario
di base non è sovraccarico. Quanto ai criteri di
formazione delle classi, è prevista una maggiore
flessibilità: sarà possibile assegnare gli
alunni in base al criterio del bisogno formativo. In particolare,
il POF dovrà programmare tutte quelle attività
previste all'interno della scuola per migliorare l'apprendimento
e il recupero degli alunni (attività di accoglienza,
di orientamento, corsi di recupero, laboratori).
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